Art. 3.

      1. Al fine di ottenere il rimborso degli oneri finanziari correnti e ordinari di cui all'articolo 2, comma 1, le organizzazioni sindacali interessate devono corredare le relative richieste della rendicontazione delle spese sostenute e dei rispettivi documenti giustificativi. Il rimborso è effettuato con cadenza annuale e copre totalmente le spese sostenute.
      2. Al fine di ottenere il rimborso degli oneri finanziari straordinari di cui all'articolo 2, comma 2, le organizzazioni sindacali interessate sono tenute a rendicontare e documentare le relative attività. Il rimborso non può, comunque, superare l'80 per cento delle spese sostenute.